Statuto dell’Associazione Dilettantistica Tennis Club Ozieri

Denominazione e sede
Art. 1) Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:“ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA TENNIS CLUB OZIERI”. L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia.
Art. 2) L’Associazione ha sede in Ozieri (SS), località regione Rughes d’Olia s.n.c..
Finalità
Art. 3) L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.
Art. 4) L’Associazione ha per scopo l’organizzazione e l’esercizio di attività sportive dilettantistiche; in particolare l’Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo del tennis e delle discipline sportive collegate, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive.L’Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L’Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
Durata
Art. 5) La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
Affiliazione alla F.I.T.
Art. 6) L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per se e per i suoi soci ed atleti, osserva e fa osservare lo Statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa dei C.O.N.I. e le delibere dei suoi organi.Riconoscimento di Associazione Sportiva
Art. 7) L’Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale dei C.O.N.I., e si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi.
Soci
Art. 8) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Agli associati sono riconosciti uguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni del presente Statuto. Gli associati che si trovano nelle condizioni indicate nel presente Statuto godono dell’elettorato attivo e passivo.
Art. 9) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Art. 10) Tutti i soci hanno diritto di:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • godere dell’elettorato  attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione

Art. 11) Gli associati hanno l’obbligo di osservare tutte le norme dello statuto, dell’eventuale regolamento interno e di rispettare le decisioni degli organi dell’Associazione e di corrispondere , nei termini e modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.Art. 12) La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

a) Dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) Espulsione per indegnità, quando il socio contravvenga alle norme ed agli obblighi del presente Atto del Regolamento e delle deliberazioni legalmente prese dagli Organi Statutari, in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente l’Associazione, formenti disordini e dissidi tra gli associati, per accertati motivi di incompatibilità con i fini istituzionali. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato;

c) Morosità, qualora dopo un ritardo di due mesi con i versamenti, l’associato non provveda a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentori di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata di messa in mora inviatagli dal Direttivo;

d) Decesso. La morte del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.Sanzioni disciplinari
Art. 13) A carico degli Associati che vengono meno ai doveri verso l’Associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, possono essere comminati i seguenti provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto.

  1. l’ammonizione;
  2. la sospensione non superiore a un anno;
  3. la radiazione.

Tutti i provvedimenti disciplinari sono decisi a seconda della gravità dell’infrazione. La gravità è valutata di volta in volta dal Consiglio Direttivo che delibera a scrutinio segreto e a maggioranza relativa dei voti. Il Consiglio Direttivo prima di adottare un provvedimento disciplinare, deve contestare all’Associato l’infrazione addebitatagli per mezzo di lettera raccomandata A.R.Quest’ultimo, a pena di decadenza, deve presentare per iscritto al Consiglio Direttivo la proprie ragioni entro e non oltre i dieci giorni successivi dal ricevimento della lettera di contestazione. Entro il termine di quindici giorni il Consiglio Direttivo decide la sanzione disciplinare da applicare.
Patrimonio e bilancio
Art. 14) Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote e contributi sociali e dai corrispettivi specifici stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  2. dai contributi e dalle sovvenzioni ottenute da enti pubblici e privati;
  3. dalle eventuali sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie o da altri proventi eventualmente ottenuti come controprestazione dell’attività svolta;
  4. dalle elargizioni, donazioni e lasciti degli associati o di terzi;
  5. da ogni altra entrata che concorra comunque ad incrementare il patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

  1. dal materiale e dalle attrezzature sportive;
  2. dai beni mobili e immobili e dai diritti comunque acquisiti.

Art. 15) L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria degli associati il rendiconto economico finanziario (bilancio) relativamente all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente. Il rendiconto può essere redatto in qualunque forma purché secondo i principi di chiarezza, verità e correttezza, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo deve, altresì, sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo relativo all’attività che s’intende svolgere nell’esercizio successivo, redatto con i medesimi criteri e modalità di quello consuntivo e corredato dai programmi delle attività da svolgere stabiliti dal Consiglio Direttivo. Nei 15 giorni precedenti quello fissato per l’Assemblea, i rendiconti devono essere depositati presso la sede sociale o pubblicati sui profili web dell’associazione, in modo che ciascun Associato possa prenderne visione.
Art. 16) E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione. Ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Organi dell’associazione
Art. 17) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Art. 18) L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci maggiorenni iscritti, che siano in regola con il versamento della quota sociale e che non risultino colpiti da sanzioni disciplinari ancora in corso di esecuzione. Compatibilmente con le norme di legge, possono partecipare senza diritto di voto anche gli Associati minorenni
Art. 19) L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l’anno o per richiesta scritta e motivata di almeno un quinto degli Associati aventi diritto di voto, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sui profili web dell’Associazione / affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.  L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. Salvo che nell’avviso di convocazione non sia stabilito altrimenti l’Assemblea è riunita in seconda convocazione lo stesso giorno un’ ora dopo quella fissata per la prima e nello stesso luogo.
Art. 20) l’Assemblea degli Associati è regolarmente costituita:

  1. in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà degli Associati maggiorenni iscritti aventi diritto a parteciparvi;
  2. in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Essa delibera con le maggioranze stabilite dall’art. 21 del Codice Civile  e nel rispetto del voto singolo di cui all’art. 2532, 2° comma del Codice Civile (maggioranza semplice dei presenti). Per le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto in prima convocazione occorre la presenza di almeno  i due terzi degli Associati maggiorenni aventi diritto a parteciparvi, mentre in seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà degli stessi associati; in entrambi i casi l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto.
Rappresentanza
Art. 21) Nell’assemblea gli Associati assenti non possono farsi rappresentare in alcun caso dagli altri associati. 
Modalità di votazione
Art. 22) Salvo quanto stabilito nel presente Statuto e sempre che la maggioranza degli Associati partecipanti con diritto di voto non stabilisca diversamente, la votazione avviene per alzata di mano.
Art. 23) All’ Assemblea spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:• approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;• eleggere il Consiglio Direttivo, il quale eleggerà al suo interno il presidente;• eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;• deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
IN SEDE STRAORDINARIA:• deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;• deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;• deliberare  su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
Art. 24) L’Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante.
Art. 25) L’Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
Art. 26) Copia del verbale, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, è pubblicizzato ai soci con l’esposizione per 15 giorni, dopo l’approvazione, nella sede dell’Associazione Sportiva Dilettantistica.Consiglio Direttivo e Presidente
Art. 27) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 2 anni. Esso è composto da  5 membri. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati il Presidente, un vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione Sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.Modalità di elezione del Consiglio Direttivo
Art. 28) Gli associati che intendono concorrere a rivestire cariche sociali elettive devono porre la propria formale candidatura. Le candidature devono essere presentate almeno tre giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea elettiva, con deposito presso la Segreteria. L’elezione degli organi sociali avviene per scrutinio segreto. Ogni socio ha diritto ad esprimere fino a 5 preferenze. In caso di parità di voti, viene eletto il socio con maggiore anzianità di tesseramento. In caso di ulteriore parità, viene eletto il socio più anziano di età. 
Decadenza 
Art. 29) Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a cinque sedute consecutive decade dalla carica.
Competenze
Art. 30) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le decisioni inerenti le spese ordinarie e/o straordinarie di esercizio e in c/capitale, autorizzate dal bilancio di previsione, per la gestione dell’Associazione;
  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  • le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
  • la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
  • la fissazione delle quote sociali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
  • approvare gli eventuali programmi tecnici e organizzativi dell’associazione;
  • promuovere i procedimenti disciplinari nei confronti degli associati e adottare le relative sanzioni;
  • redigere eventuali norme e regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • amministrare il patrimonio sociale;
  • concordare e definire gli eventuali compensi, rimborsi e indennità spettanti a coloro che prestano la propria opera a favore dell’Associazione;
  • la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
  • la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
  • ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi;

Resta inteso che il Consiglio Direttivo opera all’interno delle linee guida economiche e programmatiche approvate dall’Assemblea dei soci, con particolare riferimento al bilancio di previsione ed ai suoi allegati. In caso debbano essere assunte decisioni che esulano da tali linee guida, le decisioni debbono essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea. Nei casi di urgenza, il Consiglio assume le decisioni ritenute necessarie, salvo ratifica da parte dell’Assemblea alla prima riunione utile.
Art. 31) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre Consiglieri. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto (e-mail, sms, lettera cartacea) da recapitarsi almeno due giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.Le delibere del Consiglio devono essere verbalizzate a cura del Segretario dell’Associazione o in caso di sua assenza o impedimento , da persona nominata dai presenti, in apposito libro e firmati dallo stesso e dal Presidente.Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro trenta giorni.
Il Presidente
Art. 32) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 2 anni.Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Il Vice Presidente
Art. 33) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Segretario, Tesoriere, deleghe diverse
Art. 34) Il segretario è eletto dal Consiglio Direttivo scegliendolo fra i suoi componenti. Egli ha il compito di redigere i verbali delle riunioni, di mantenere aggiornato il libri dei soci e, in generale, di assolvere gli adempimenti burocratico – amministrativi connessi all’attività dei diversi organi dell’Associazione, secondo le direttive impartite dal Consiglio stesso.In caso di sua assenza alle Assemblea e alle riunioni del direttivo, verrà sostituito da un membro del Consiglio Direttivo che ne espleterà le funzioni. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, dare attuazione ai provvedimenti deliberati dal Consiglio Direttivo, salvo diversa indicazione dello stesso. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
Art. 35) Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Egli ha il compito di:

  1. coadiuvare il Presidente nella gestione del patrimonio sociale;
  2. controllare la cassa;
  3. curare gli incassi e in concorso con il Presidente eseguire i pagamenti;
  4. curare la contabilità dell’Associazione con esclusione della parte eventualmente affidata a terzi professionisti;
  5. informare costantemente il Consiglio Direttivo sull’andamento economico-finanziario dell’Associazione.

Art. 36) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.Art. 37) Ai componenti il consiglio direttivo, possono essere affidate altre deleghe relative ai seguenti aspetti: • gestione sportiva e attività agonistiche;• gestione della scuola tennis;• gestione delle manutenzioni ordinarie;• gestione degli eventi sportivi e sociali.I titolari di tali deleghe danno attuazione ai provvedimenti deliberati dal Consiglio Direttivo in materia, avvalendosi della collaborazione dei componenti del direttivo e dei soci. Su materie specifiche il Consiglio direttivo si può avvalere della collaborazione di soci che detengano connessa professionalità, o che offrano la propria volontaria disponibilità. A tali soci sarà conferita apposita delega, e potranno partecipare alle riunioni del Consiglio nelle quali viene trattata la materia.     
Responsabilità degli amministratori

Art 38) Gli amministratori dell’Associazione sono responsabili  nei confronti dell’associazione se i danni da loro causati sono direttamente  riconducibili alla loro condotta  e se questi derivano dall’inadempimento di un obbligo previsto dalla legge o dallo statuto associativo, a norma di quanto previsto dall’articolo 1710 del Codice Civile. Inoltre, a norma dell’art. 38 del Codice Civile, per le obbligazioni (cioè i debiti o gli impegni contrattuali) assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune (cioè il patrimonio dell’associazione). Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, se dotate di delega o esplicitamente autorizzate con atto del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei soci.  Il presidente e i consiglieri sono responsabili solo degli atti  e dei debiti compiuti durante la loro gestione, e non delle pendenze sorte prima o successivamente. E’ inoltre esente da responsabilità il consigliere che non ha partecipato all’atto che ha causato il danno o la pendenza economica, salvo il caso in cui, avendo cognizione dell’atto che si stava per compiere o approvare, egli non abbia espresso il proprio dissenso.
Scioglimento
Art 39) In di  caso di scioglimento dell’associazione, l’Assemblea degli Associati nominerà uno o più liquidatori che potranno essere gli stessi Consiglieri. Ultimata la procedura di liquidazione il patrimonio che residua verrà devoluto ai fini sportivi, sentito l’eventuale organismo di controllo preposto, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 40) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro e le disposizioni del C.O.N.I e della FIT.
Entrata in vigore
Art. 41) Il presente Statuto entra in vigore con effetto immediato
Così approvato dall’Assemblea dei Soci in data 25/02/2018